TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Denominazione e sede)
Ad opera di associazioni e di organizzazioni di volontariato e non, che agiscono a livello locale, nazionale ed internazionale, mediante servizi ed iniziative di solidarietà aperte a tutti i cittadini, è costituita l’associazione di promozione sociale denominata “MO.D.A.V.I.” ONLUS (Movimento Delle Associazioni di Volontariato Italiano).
L’associazione ha sede in Roma, ha struttura democratica e tutti gli associati hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
Art. 2 (Statuto e regolamento di esecuzione)
L’associazione denominata MO.D.A.V.I. ONLUS è disciplinata dal presente statuto ed agisce ai sensi della legge n. 383/2000, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Essa non ha alcun fine di lucro.
L’ordinamento interno del MO.D.A.V.I. ONLUS è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. A tal fine tutte le cariche associative sono elettive. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il regolamento, che sarà deliberato dall’assemblea, disciplina, in armonia con lo statuto, gli ulteriori aspetti esecutivi relativi all’associazione ed alle attività che saranno predisposte.
Art. 3 (Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell’associazione stessa.
Art. 4 (Modificazione dello statuto)
Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’assemblea nazionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Art. 5 (Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’art. 12 delle preleggi al codice civile.
TITOLO SECONDO – FINALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE
Art. 6 (Principi ispiratori)
L’associazione MO.D.A.V.I. ONLUS si fonda:
Art. 7 (Finalità principali)
Le finalità del MO.D.A.V.I. ONLUS sono:
L’Associazione potrà svolgere soltanto le attività indicate in questo articolo e quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 8 (Attività e finalità connesse)
Per la realizzazione delle proprie finalità il MO.D.A.V.I. ONLUS si impegna a:
TITOLO TERZO – GLI ADERENTI
Art. 9 (Soci, Organizzazioni e Gruppi di Base)
Sono aderenti della associazione i Soci, cioè le Organizzazioni ed i Gruppi di Base:
Ogni cittadino può partecipare al MO.D.A.V.I. ONLUS accettando il presente statuto e le sue finalità, chiedendo l’iscrizione ad un gruppo di base già costituito o creandone uno n uovo.
Nucleo fondamentale dell’associazione sono le Organizzazioni ed i Gruppi di Base i quali, riconoscendosi per spirito ed attività negli articoli 6, 7, 8 del presente statuto, danno vita alle Federazioni provinciali. Sono considerati in tal senso Gruppi di Base sia le associazioni già esistenti, la cui domanda di adesione venga accettata dal Consiglio Nazionale, sia nuove associazioni che potranno utilizzare la denominazione: “MO.D.A.V.I. – Gruppo di ……….. (nome della località)”. Anche queste ultime, ove riconosciute con delibera del Consiglio Nazionale, dovranno attenersi in toto al presente regolamento e relativo statuto. Sia i Gruppi di Base che le Federazioni svolgono attività diretta e indiretta di volontariato e di utilità sociale.
Tali gruppi si impegnano ad assumere le seguenti caratteristiche:
Art. 10 (Diritti)
Gli aderenti alla associazione hanno il diritto di eleggere gli organi della associazione nei limiti e con le forme del presente statuto.
Essi hanno i diritti d’informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
Gli aderenti alla associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, e preventivamente autorizzate dai competenti organi, per l’attività prestata ai sensi di legge e sempre nei limiti stabiliti dalla associazione stessa.
Art. 11 (Doveri)
Gli aderenti all’associazione devono svolgere la propria attività prevalentemente in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro.
Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno della associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
Art. 12 (Esclusione)
L’aderente alla associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’associazione.
L’esclusione è deliberata dall’assemblea nazionale, su proposta del Consiglio Nazionale, con voto segreto e con la maggioranza della metà più uno degli aderenti. L’esclusione non può avere luogo senza aver ascoltato le giustificazioni dell’aderente, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal regolamento.
TITOLO QUARTO – ORGANI E STRUTTURE
Art. 13 (Strutture)
Sono strutture dell’ associazione:
Art. 14 (Federazione provinciale)
La Federazione provinciale, associazione regolarmente costituita, è formata dai Gruppi di base e dalle Organizzazioni aderenti al MO.D.A.V.I. ONLUS nella Provincia.
La costituzione della Federazione provinciale avviene su iniziativa di almeno tre gruppi che abbiano ottenuto l’adesione al MO.D.A.V.I. ONLUS su loro domanda, inoltrata al Comitato Regionale o al Consiglio Nazionale.
I rappresentanti legali di ciascun gruppo componente la Federazione provinciale costituiscono il Comitato Provinciale.
Quest’ultimo elegge il proprio responsabile, che assume la rappresentanza legale della Federazione Provinciale.
La Federazione Provinciale attraverso il suo comitato:
Art. 15 (Federazione regionale)
La Federazione regionale, associazione regolarmente costituita, è formata dalle Federazioni provinciali regolarmente costituite. La costituzione della Federazione regionale è promossa da almeno due Federazioni provinciali.
I responsabili provinciali, un secondo rappresentante delle Federazioni provinciali eletto all’interno delle federazioni medesime ed un rappresentante eletto dal Consiglio Nazionale formano il Comitato regionale. Quest’ultimo elegge il proprio responsabile che assume la rappresentanza legale della Federazione regionale.
La Federazione regionale attraverso il proprio Comitato regionale:
Art. 16 (Organi)
Sono organi del MO.D.A.V.I. ONLUS:
L’Assemblea Nazionale
Il Consiglio Nazionale
Il Presidente
Il Vice Presidente
Il Comitato Scientifico
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Capo I – L’Assemblea Nazionale
Art. 17 (Composizione)
L’Assemblea Nazionale è composta dai membri dei comitati regionali e del Consiglio Nazionale. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione.
Art. 18 (Convocazione)
L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, oppure con convocazione del Presidente o su richiesta espressamente motivata di almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto al voto.
Il Presidente convoca l’assemblea con lettera raccomandata o via fax, o via e-mail, o con telefonata almeno trenta giorni prima della data stabilita per la seduta.
La convocazione deve sempre contenere l’ordine del giorno.
Art. 19 (Validità dell’assemblea)
L’Assemblea Nazionale è validamente costituita quando interviene la metà più uno dei suoi componenti.
Le regole del funzionamento dell’Assemblea Nazionale sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente statuto.
Art. 20 (Votazione)
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza dei due terzi dei componenti. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti gli aderenti.
Art. 21 (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto a cura del Presidente nella sede dell’associazione. Ogni aderente della associazione ha diritto di consultare il verbale.
Art. 22 (Funzioni dell’Assemblea Nazionale)
L’Assemblea Nazionale fissa le linee programmatiche della associazione, stabilisce l’ammontare delle quote associative ed elegge i membri di sua competenza del consiglio nazionale secondo i criteri stabiliti in quella sede.
Capo II – Il Consiglio Nazionale
Art. 23 (Consiglio Nazionale)
Il Consiglio Nazionale:
Art. 24 (Funzioni del Consiglio Nazionale)
Il Consiglio Nazionale che inizialmente si intende costituito dai soci fondatori:
Capo III – Il Presidente
Art. 25 (Il Presidente)
Il Presidente:
Art. 26 (Durata)
Il Presidente dura in carica tre anni.
L’Assemblea nazionale con la maggioranza dei due terzi può revocare il Presidente.
Un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca il Consiglio nazionale per le elezioni del nuovo Presidente.
Art. 27 (Comitato scientifico)
Il Comitato Scientifico è composto da 5 a 10 membri eletti dal Consiglio Direttivo.
La maggioranza dei membri del Comitato stesso dovrà essere composta da personalità di riconosciuta competenza nel campo della formazione e delle problematiche del mondo del volontariato e del sociale.
I membri del Comitato Scientifico, che dureranno in carica due anni, eleggono il Presidente del Comitato stesso ed un Segretario.
Il compito del Comitato Scientifico, sarà quello di formulare proposte e pareri, esprime valutazioni intermedie e conclusioni sugli indirizzi e sul programma dell’Associazione. I membri del Comitato Scientifico si riuniranno su iniziativa del Presidente almeno due volte l’anno; tutte le cariche associative sono gratuite..
TITOLO QUINTO – LE RISORSE ECONOMICHE
Art. 28 (Gratuità delle cariche)
Tutte le cariche associative sono gratuite
Art. 29 (Patrimonio e fonti di finanziamento)
Il Movimento provvede all’attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:
I fondi liquidi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio nazionale. Ogni operazione è disposta con la firma del Presidente, in assenza del presidente dal Vice Presidente vicario.
TITOLO SESTO – IL BILANCIO
Art. 30 (Bilancio consuntivo e preventivo)
Il bilancio del MO.D.A.V.I ONLUS è annuale e decorre dal primo gennaio di ciascun anno. Il bilancio consuntivo contiene tutte le spese e le entrate relative al periodo di un anno.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Art. 31 (Formazione e contenuto del bilancio)
Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Nazionale.
Esso prevede un rendiconto economico, un rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, al fine di rendere trasparenti gli eventuali contributi, beni e lasciti ricevuti dall’Associazione. Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Nazionale. Esso contiene suddivise in singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.
Art. 32 (Controllo sul bilancio)
Il bilancio consuntivo e preventivo è controllato dal collegio dei revisori. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all’assemblea nazionale.
Art. 33 (Approvazione del bilancio)
Il bilancio consuntivo è approvato dalla assemblea nazionale con la maggioranza assoluta in prima convocazione, quindi con maggioranza semplice in seconda convocazione.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione entro e non oltre quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.
Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea nazionale con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con la maggioranza semplice in seconda convocazione.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’associazione entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente. Entrambi devono essere approvati entro il trenta giugno successivo a quello dell’anno per il quale è stato redatto il bilancio consultivo.
Art. 34 (Collegio dei revisori)
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi ed un supplente eletti dall’Assemblea dei Soci: questi possono essere scelti anche al di fuori dell’Associazione, durano tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta. Il Collegio dei Revisori controlla l’Associazione, vigila sulla osservanza delle Leggi e dello Statuto sociale ed accerta la regolare tenuta della contabilità.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono intervenire all’assemblea ed alle riunioni del Consiglio Nazionale. Il Collegio deve presentare una relazione che viene allegata alla relazione annuale del Consiglio Direttivo relativa al bilancio.
Il collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli del Codice Civile (2403 e sg.).
TITOLO SETTIMO – LE CONVENZIONI
Art. 35 (Deliberazione delle convenzioni)
Le convenzioni tra il MO.D.A.V.I ONLUS ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Nazionale. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del presidente presso la sede dell’Associazione ed è a disposizione di ogni aderente che voglia prenderne visione.
Art. 36 (Stipulazione della convenzione)
La convenzione approvata dal Consiglio Nazionale è stipulata dal Presidente del MO.D.A.V.I ONLUS che ha la rappresentanza legale dell’associazione.
Art. 37 (Attuazione della convenzione)
Il Consiglio Nazionale delibera sulla modalità di attuazione della convenzione e delega un suo componente alla verifica del rispetto di quanto deliberato.
TITOLO OTTAVO – DIPENDENTI E COLLABORATORI
Art. 38 (Dipendenti)
Il MO.D.A.V.I ONLUS può assumere dipendenti, anche ricorrendo ai propri associati. I rapporti tra il MO.D.A.V.I ONLUS ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle cooperative di solidarietà sociale. I dipendenti sono assicurati, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 39 (Collaboratori di lavoro autonomo e professionale)
Il MO.D.A.V.I ONLUS può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo e professionale esclusivamente nei limiti strettamente necessari al proprio funzionamento, anche ricorrendo ai propri associati. I rapporti tra l’associazione e detti collaboratori sono disciplinati dalla legge. I collaboratori di lavoro autonomo e professionale sono assicurati contro le malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 40 (Decisione sulle assunzioni e sulle collaborazioni)
La decisione sull’assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo è di competenza esclusiva del Presidente Nazionale.
TITOLO NONO – LA RESPONSABILITÀ
Art. 41 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
Gli aderenti all’associazione sono assicurati per le malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi. Per aderenti ai fini del comma precedente devono intendersi anche gli aderenti alle organizzazioni e gruppi di base che aderiscono al MO.D.A.V.I ONLUS e che singolarmente prendono parte alle iniziative che il MO.D.A.V.I ONLUS assumerà per la realizzazione delle proprie finalità.
Art. 42 (Responsabilità dell’associazione)
Il MO.D.A.V.I ONLUS risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Art. 43 (Assicurazione dell’associazione)
Il MO.D.A.V.I ONLUS può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della associazione stessa.
TITOLO DECIMO – RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
Art. 44 (Rapporti con enti e soggetti privati)
Il MO.D.A.V.I ONLUS coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle proprie finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.
Art. 45 (Rapporti con enti e soggetti pubblici)
Il MO.D.A.V.I ONLUS coopera con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle proprie finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.
TITOLO UNDICESIMO – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 46 (Durata, Scioglimento, cessazione ed estinzione dell’associazione)
L’Associazione ha la durata minima di 10 anni, tacitamente rinnovati in caso di mancata richiesta di scioglimento almeno 6 mesi prima.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Lo scioglimento, la cessazione e l’estinzione devono essere deliberati dall’Assemblea dei soci con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto di voto.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 47 (Disposizioni transitorie)
Quando in una Regione esiste una sola Federazione Provinciale la medesima si collega al Consiglio Nazionale e partecipa ai suoi lavori con diritti di voto.
Art. 48 (Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico e delle convenzioni.
Art. 49 (Logo e denominazione associazione)
Il “logo” e la denominazione MODAVI sono suo patrimonio, così come i tre uomini stilizzati nei colori rosso, giallo, verde e come tali ne è demandato l’uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione dal rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l’automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.