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Statuto

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Denominazione e sede)

Ad opera di associazioni e di organizzazioni di volontariato e non, che agiscono a livello locale, nazionale ed internazionale, mediante servizi ed iniziative di solidarietà aperte a tutti i cittadini, è costituita l’associazione di promozione sociale denominata “MO.D.A.V.I.” ONLUS (Movimento Delle Associazioni di Volontariato Italiano).

L’associazione ha sede in Roma, ha struttura democratica e tutti gli associati hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 2 (Statuto e regolamento di esecuzione)

L’associazione denominata MO.D.A.V.I. ONLUS è disciplinata dal presente statuto ed agisce ai sensi della legge n. 383/2000, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Essa non ha alcun fine di lucro.

L’ordinamento interno del MO.D.A.V.I. ONLUS è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. A tal fine tutte le cariche associative sono elettive. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il regolamento, che sarà deliberato dall’assemblea, disciplina, in armonia con lo statuto, gli ulteriori aspetti esecutivi relativi all’associazione ed alle attività che saranno predisposte.

Art. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell’associazione stessa.

Art. 4 (Modificazione dello statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’assemblea nazionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 5 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’art. 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO SECONDO – FINALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE

Art. 6 (Principi ispiratori)

L’associazione MO.D.A.V.I. ONLUS si fonda:

  • sulla gratuità nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi, senza strumentalizzazione alcuna e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale, politica e religiosa della persona.
  • sull’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
  • sulla necessità politica di lottare per rimuovere le cause che generano circuiti di emarginazione e discriminazione sociale, mediante opera di prevenzione ed una costante ricerca di nuove forme di intervento.
  • sulla esigenza di perseguire, mediante l’azione comunitaria, non-violenta, l’integrazione tra le classi sociali e tra queste ed i soggetti disagiati, nonché la condivisione ed il superamento delle situazioni di bisogno della persona e dei gruppi sociali, anche nei paesi in via di sviluppo.
  • in un diretto impegno nella società civile e sulla disponibilità a forme di collaborazione con l’iniziativa pubblica e con le forze sociali, purché non violino l’autonomo patrimonio culturale dei gruppi, delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato e non che aderiscono al MO.D.A.V.I. ONLUS.

Art. 7 (Finalità principali)

Le finalità del MO.D.A.V.I. ONLUS sono:

  • operare in modo diretto per la promozione e la difesa dei diritti civili, dei diritti umani nonché per diffondere tra i cittadini una coscienza solidaristica, in ambito nazionale ed internazionale;
  • promuovere un volontariato attivo che miri, attraverso la rimozione delle cause del disagio, al raggiungimento di un nuovo modello di società;
  • individuare aree di disagio sociale dove intervenire attraverso iniziative concrete di solidarietà e promozione umana;
  • promuovere direttamente interventi coordinati e competenti per la realizzazione sia di iniziative culturali che di recupero e prevenzione nei campi sociale e socio-sanitario, psicologico, ambientale ed ecologico, nello sport dilettantistico a favore delle categorie svantaggiate e nella tutela dei diritti civili;
  • promuovere obiettivi di ricerca mediante la creazione di un centro di formazione scientifica e pedagogica come supporto alle diverse forme del terzo settore;
  • favorire la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri disagiati nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall’associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine; la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell’immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali.
  • la costituzione e la diffusione di servizi relativi alla salvaguardia dei diritti delle donne e dei minori, in condizioni di disagio, in ambiti sociali, lavorativi ed in qualsiasi altro contesto in cui tali diritti vengano lesi.

L’Associazione potrà svolgere soltanto le attività indicate in questo articolo e quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8 (Attività e finalità connesse)

Per la realizzazione delle proprie finalità il MO.D.A.V.I. ONLUS si impegna a:

  • svolgere direttamente attività operative e di volontariato nell’ambito di sanità, cultura, ambiente e servizi sociali;
  • svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in ambito internazionale;
  • stimolare il processo di deburocratizzazione ed il corretto funzionamento delle strutture pubbliche, anche al fine di evitare che il volontariato assuma ruoli di supplenza;
  • favorire la crescita culturale, il coordinamento dell’azione e l’efficacia operativa dei vari Gruppi di volontariato e non;
  • rappresentare a livello locale, nazionale ed internazionale i Gruppi e le Organizzazioni e gli Organismi di volontariato e non e le associazioni di promozione sociale aderenti;
  • diffondere in ogni ambiente i valori della promozione sociale sostenendo le iniziative esistenti e studiando la nascita di nuove a livello locale;
  • promuovere una concreta sperimentazione di servizi territoriali e di iniziative di solidarietà, privilegiando i bisogni delle fasce sociali meno garantite e delle persone più deboli;
  • garantire un contributo di proprie esperienze e cultura nella elaborazione della Legislazione e nell’approntamento degli strumenti organizzativi ed operativi;
  • promuovere ed offrire forme di informazione, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locali, al fine di favorire la spontanea aggregazione nonché la crescita del ruolo educativo sociale e politico del volontariato e della promozione sociale;
  • ricercare, promuovere ed offrire consulenza e assistenza qualificata, nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività assumendo iniziative di formazione e corsi di formazione professionale e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale e di semplici cittadini;
  • effettuare in proprio o per conto terzi, studi, indagini, ricerche, pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi del presente statuto;
  • collaborare, in particolare, con le cooperative di solidarietà sociale, sia affiancandole sia promuovendo l’inserimento di volontari in esse;
  • organizzare corsi di formazione professionale destinati a disoccupati ed a giovani in cerca di prima occupazione ed appartenenti a categorie svantaggiate;
  • creare luoghi, spazi d’aggregazione e comunità giovanili per contrastare il disagio, in cui i giovani possono esprimere liberamente la propria personalità, essere liberi di fare musica, teatro, cinema, organizzare convegni, realizzare mostre fotografiche, leggere libri e giornali, navigare su internet, svolgere corsi di ogni genere, fare sport;
  • avere un approccio promozionale per stimolare il protagonismo giovanile e il senso di appartenenza alla comunità locale, nazionale ed internazionale, dando voce al desiderio che i giovani hanno di impegnarsi nel sociale, di partecipare attivamente ad iniziative rivolte a situazioni di bisogno, con una modalità innovativa, meno tradizionale, ma più vicina al loro modo di vivere;
  • connettersi con le diverse realtà di coordinamento in materia di politiche giovanili (dal livello locale a quello europeo), promuovendo ed organizzando iniziative sociali, culturali, ricreative, turistiche, di studio e di ricerca nei campi più propriamente espressione della realtà giovanile, quali l’istruzione, il lavoro, la formazione professionale, la riabilitazione sociale e lo sport;
  • proporre la tutela, il sostegno e la promozione dell’istituto familiare; rafforzare le competenze genitoriali di persone disagiate con figli minori; sostenere la famiglia come pilastro fondamentale della società e struttura portante dei processi di innovazione e di cambiamento; diffondere e presentare iniziative inerenti la tutela della famiglia, dell’adozione, delle vittime di violenza sessuale e di quant’altro sia legato alle problematiche familiari, femminili, minorili e adolescenziali;
  • promuovere, sostenere e favorire le forme di turismo accessibile e sociale come strumento di incontro e di socializzazione e vicinanza dei popoli, organizzando attività turistiche capaci di rispondere ad un diffuso bisogno di relazionalità, rivolto non solo a categorie sociali specifiche di persone in situazione di svantaggio, e sviluppando occasioni di arricchimento culturale, di promozione e di valorizzazione delle risorse del territorio;

TITOLO TERZO – GLI ADERENTI

Art. 9 (Soci, Organizzazioni e Gruppi di Base)

Sono aderenti della associazione i Soci, cioè le Organizzazioni ed i Gruppi di Base:

Ogni cittadino può partecipare al MO.D.A.V.I. ONLUS accettando il presente statuto e le sue finalità, chiedendo l’iscrizione ad un gruppo di base già costituito o creandone uno n uovo.

Nucleo fondamentale dell’associazione sono le Organizzazioni ed i Gruppi di Base i quali, riconoscendosi per spirito ed attività negli articoli 6, 7, 8 del presente statuto, danno vita alle Federazioni provinciali. Sono considerati in tal senso Gruppi di Base sia le associazioni già esistenti, la cui domanda di adesione venga accettata dal Consiglio Nazionale, sia nuove associazioni che potranno utilizzare la denominazione: “MO.D.A.V.I. – Gruppo di ……….. (nome della località)”. Anche queste ultime, ove riconosciute con delibera del Consiglio Nazionale, dovranno attenersi in toto al presente regolamento e relativo statuto. Sia i Gruppi di Base che le Federazioni svolgono attività diretta e indiretta di volontariato e di utilità sociale.

Tali gruppi si impegnano ad assumere le seguenti caratteristiche:

  • svolgere in modo diretto e disinteressato attività di volontariato e di utilità sociale;
  • essere espressione della libera iniziativa di cittadini di ogni fede, cultura, formazione, mossi dal proposito della solidarietà e concordi sulla scelta unificante del modello comunitario non violento educato alla solidarietà;
  • avere una propria struttura autonoma e democratica finalizzata al servizio volontario reso alla generalità delle persone secondo il metodo della condivisione, della gratuità, del disinteresse.
  • offrire un servizio di pubblico interesse conservando la propria natura privata, l’originalità delle motivazioni e la propria formula organizzativa;
  • i Gruppi e le Associazioni di promozione sociale che intendono aderire al MO.D.A.V.I. ONLUS inoltrano domanda di adesione al rispettivo Comitato Provinciale, nel caso venisse respinta il Gruppo interessato può rivolgersi al Comitato Regionale o al Consiglio Nazionale;
  • le ammissioni e i provvedimenti di revoca adottati dal Comitato Provinciale sono ratificati dal Comitato Regionale;

Art. 10 (Diritti)

Gli aderenti alla associazione hanno il diritto di eleggere gli organi della associazione nei limiti e con le forme del presente statuto.

Essi hanno i diritti d’informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli aderenti alla associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, e preventivamente autorizzate dai competenti organi, per l’attività prestata ai sensi di legge e sempre nei limiti stabiliti dalla associazione stessa.

Art. 11 (Doveri)

Gli aderenti all’associazione devono svolgere la propria attività prevalentemente in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro.

Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno della associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

Art. 12 (Esclusione)

L’aderente alla associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’associazione.

L’esclusione è deliberata dall’assemblea nazionale, su proposta del Consiglio Nazionale, con voto segreto e con la maggioranza della metà più uno degli aderenti. L’esclusione non può avere luogo senza aver ascoltato le giustificazioni dell’aderente, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal regolamento.

TITOLO QUARTO – ORGANI E STRUTTURE

Art. 13 (Strutture)

Sono strutture dell’ associazione:

  1. le Federazioni provinciali
  2. le Federazioni regionali

Art. 14 (Federazione provinciale)

La Federazione provinciale, associazione regolarmente costituita, è formata dai Gruppi di base e dalle Organizzazioni aderenti al MO.D.A.V.I. ONLUS nella Provincia.

La costituzione della Federazione provinciale avviene su iniziativa di almeno tre gruppi che abbiano ottenuto l’adesione al MO.D.A.V.I. ONLUS su loro domanda, inoltrata al Comitato Regionale o al Consiglio Nazionale.

I rappresentanti legali di ciascun gruppo componente la Federazione provinciale costituiscono il Comitato Provinciale.

Quest’ultimo elegge il proprio responsabile, che assume la rappresentanza legale della Federazione Provinciale.

La Federazione Provinciale attraverso il suo comitato:

  • favorisce l’aggregazione dei gruppi, associazioni e organismi di volontariato , garantendo il rispetto della originaria identità di ciascuna;
  • assicura loro una costante presenza promozionale per il perseguimento dei lavori, finalità e impegni di cui agli art. 6 – 7 – 8 del presente statuto;
  • realizza il collegamento tra i gruppi per la ricerca e la definizione di un’azione unitaria, armonizzando i vari apporti attorno ad obiettivi comuni;
  • sostiene e coordina le iniziative e le attività dei gruppi e li aiuta a potenziare l’efficacia operativa;
  • promuove la crescita culturale di tutte le realtà di promozione sociale offrendo ai gruppi di dibattito e confronto, organizzando momenti di formazione e di sensibilizzazione;
  • affianca i gruppi nell’impegno della partecipazione e nel mantenimento dei rapporti con i responsabili delle istituzioni e degli enti locali;
  • rappresenta i gruppi federati presso le autorità e gli organismi locali;
  • salvo ratifica del Comitato Regionale, accetta la domanda di adesione al MO.D.A.V.I. ONLUS nel territorio provinciale ed assume eventuali provvedimenti di revoca;
  • promuove, ove non esista, la costituzione della Federazione Regionale e ne traduce gli orientamenti e la politica in ambito locale;
  • pone autonomamente le norme del proprio funzionamento e della propria associazione, che sottopone a ratifica della Federazione Regionale, o in sua assenza, del Comitato Nazionale;

Art. 15 (Federazione regionale)

La Federazione regionale, associazione regolarmente costituita, è formata dalle Federazioni provinciali regolarmente costituite. La costituzione della Federazione regionale è promossa da almeno due Federazioni provinciali.

I responsabili provinciali, un secondo rappresentante delle Federazioni provinciali eletto all’interno delle federazioni medesime ed un rappresentante eletto dal Consiglio Nazionale formano il Comitato regionale. Quest’ultimo elegge il proprio responsabile che assume la rappresentanza legale della Federazione regionale.

La Federazione regionale attraverso il proprio Comitato regionale:

  • convoca l’Assemblea regionale dei gruppi almeno una volta nell’arco di un anno e quando richiesto da almeno 1/3 dei gruppi stessi. L’Assemblea elabora le linee di politica culturale ed operativa da svilupparsi nell’ambito regionale;
  • rappresenta a livello regionale le esigenze delle federazioni provinciali;
  • coordina le iniziative che richiedono per la loro attuazione un collegamento oltre l’ambito provinciale;
  • propone la costituzione e o lo statuto delle Federazioni provinciali;
  • ratifica le ammissioni e di provvedimenti dei gruppi adottati dal comitato provinciale;
  • accetta le domande di adesione al Movimento nel territorio regionale;
  • decide sui reclami avverso le riduzioni adottate dalle Federazioni provinciali;
  • pone autonomamente le norme del proprio funzionamento e della propria associazione da sottoporre ad approvazione del Consiglio Nazionale;
  • svolge a livello regionale le stesse attività promozionali, di collegamento svolte a livello locale dalle Federazioni provinciali.

Art. 16 (Organi)

Sono organi del MO.D.A.V.I. ONLUS:

L’Assemblea Nazionale

Il Consiglio Nazionale

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il Comitato Scientifico

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Capo I – L’Assemblea Nazionale

Art. 17 (Composizione)

L’Assemblea Nazionale è composta dai membri dei comitati regionali e del Consiglio Nazionale. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione.

Art. 18 (Convocazione)

L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, oppure con convocazione del Presidente o su richiesta espressamente motivata di almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto al voto.

Il Presidente convoca l’assemblea con lettera raccomandata o via fax, o via e-mail, o con telefonata almeno trenta giorni prima della data stabilita per la seduta.

La convocazione deve sempre contenere l’ordine del giorno.

Art. 19 (Validità dell’assemblea)

L’Assemblea Nazionale è validamente costituita quando interviene la metà più uno dei suoi componenti.

Le regole del funzionamento dell’Assemblea Nazionale sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente statuto.

Art. 20 (Votazione)

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza dei due terzi dei componenti. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti gli aderenti.

Art. 21 (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto a cura del Presidente nella sede dell’associazione. Ogni aderente della associazione ha diritto di consultare il verbale.

Art. 22 (Funzioni dell’Assemblea Nazionale)

L’Assemblea Nazionale fissa le linee programmatiche della associazione, stabilisce l’ammontare delle quote associative ed elegge i membri di sua competenza del consiglio nazionale secondo i criteri stabiliti in quella sede.

 Capo II – Il Consiglio Nazionale

Art. 23 (Consiglio Nazionale)

Il Consiglio Nazionale:

  • è composto dai Responsabili Regionali e dai membri eletti dall’assemblea nazionale.
  • è presieduto dal Presidente, coordinato dall’Ufficio di Presidenza, il quale è costituito dal Vice Presidente e dal Tesoriere e il cui funzionamento è stabilito con norme regolamentari.
  • è convocato dal Presidente almeno tre volte l’anno e ogni volta che lo richiedano almeno 1/3 dei membri del Consiglio stesso.

Art. 24 (Funzioni del Consiglio Nazionale)

Il Consiglio Nazionale che inizialmente si intende costituito dai soci fondatori:

  • elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente e ogni altra carica funzionale e di rappresentanza;
  • elegge i membri di sua competenza dei comitati regionali;
  • elabora le linee da sottoporre all’Assemblea Nazionale, della quale attua gli indirizzi e le decisioni, coordinandone la realizzazione a livello Regionale. Per raggiungere tali finalità si organizza al suo interno in commissioni. A dette commissioni, presiedute da membri del Consiglio Nazionale a ciò designati dal presidente, ed il cui funzionamento è stabilito con norme regolamentari, possono partecipare esperti convocati dai rispettivi Responsabili;
  • approva, ove non esista Federazione regionale, la costituzione delle Federazioni provinciali;
  • ove non esistano le Federazioni regionali e provinciali, si sostituisce a detti organi periferici nelle accettazioni, revoche e ratifiche di loro competenza;
  • approva la costituzione delle Federazioni regionali, valutandone la conformità ai valori, alle finalità e agli impegni del presente statuto;
  • delibera su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate e la erogazione delle spese ordinarie e straordinarie;
  • elabora il bilancio annuale;
  • fissa con apposito regolamento le norme del proprio funzionamento e della propria associazione;
  • decide in via definitiva sui reclami avverso le soluzioni adottate dalle Federazioni regionali;
  • ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Responsabile del Movimento per motivi di necessità ed urgenza;
  • decide, sentita l’Assemblea Nazionale, lo scioglimento dell’Associazione.

Capo III – Il Presidente

Art. 25 (Il Presidente)

Il Presidente:

  • ha la rappresentanza legale del Movimento a livello nazionale ed internazionale.
  • garantisce l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea nazionale del Consiglio nazionale. Propone al Consiglio nazionale la nomina del Segretario.
  • presiede l’Ufficio di Presidenza.
  • in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio nazionale e sottoponendosi a ratifica nella prima seduta successiva.
  • in caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario.

Art. 26 (Durata)

Il Presidente dura in carica tre anni.

L’Assemblea nazionale con la maggioranza dei due terzi può revocare il Presidente.

Un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca il Consiglio nazionale per le elezioni del nuovo Presidente.

Art. 27 (Comitato scientifico)

Il Comitato Scientifico è composto da 5 a 10 membri eletti dal Consiglio Direttivo.

La maggioranza dei membri del Comitato stesso dovrà essere composta da personalità di riconosciuta competenza nel campo della formazione e delle problematiche del mondo del volontariato e del sociale.

I membri del Comitato Scientifico, che dureranno in carica due anni, eleggono il Presidente del Comitato stesso ed un Segretario.

Il compito del Comitato Scientifico, sarà quello di formulare proposte e pareri, esprime valutazioni intermedie e conclusioni sugli indirizzi e sul programma dell’Associazione. I membri del Comitato Scientifico si riuniranno su iniziativa del Presidente almeno due volte l’anno; tutte le cariche associative sono gratuite..

TITOLO QUINTO – LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 28 (Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche associative sono gratuite

Art. 29 (Patrimonio e fonti di finanziamento)

Il Movimento provvede all’attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • donazioni, lasciti ed elargizione di privati;
  • contributi dello Stato di enti o di istituzioni purché finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche attività e progetti;
  • quote associative;
  • rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • proventi diversi;
  • contributi di privati;
  • contributi degli aderenti e dei terzi;
  • contributi di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizio convenzionate;
  • proventi delle concessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

I fondi liquidi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio nazionale. Ogni operazione è disposta con la firma del Presidente, in assenza del presidente dal Vice Presidente vicario.

TITOLO SESTO – IL BILANCIO

Art. 30 (Bilancio consuntivo e preventivo)

Il bilancio del MO.D.A.V.I ONLUS è annuale e decorre dal primo gennaio di ciascun anno. Il bilancio consuntivo contiene tutte le spese e le entrate relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

Art. 31 (Formazione e contenuto del bilancio)

Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Nazionale.

Esso prevede un rendiconto economico, un rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, al fine di rendere trasparenti gli eventuali contributi, beni e lasciti ricevuti dall’Associazione. Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Nazionale. Esso contiene suddivise in singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.

Art. 32 (Controllo sul bilancio)

Il bilancio consuntivo e preventivo è controllato dal collegio dei revisori. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all’assemblea nazionale.

Art. 33 (Approvazione del bilancio)

Il bilancio consuntivo è approvato dalla assemblea nazionale con la maggioranza assoluta in prima convocazione, quindi con maggioranza semplice in seconda convocazione.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione entro e non oltre quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea nazionale con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con la maggioranza semplice in seconda convocazione.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’associazione entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente. Entrambi devono essere approvati entro il trenta giugno successivo a quello dell’anno per il quale è stato redatto il bilancio consultivo.

Art. 34 (Collegio dei revisori)

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi ed un supplente eletti dall’Assemblea dei Soci: questi possono essere scelti anche al di fuori dell’Associazione, durano tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta. Il Collegio dei Revisori controlla l’Associazione, vigila sulla osservanza delle Leggi e dello Statuto sociale ed accerta la regolare tenuta della contabilità.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono intervenire all’assemblea ed alle riunioni del Consiglio Nazionale. Il Collegio deve presentare una relazione che viene allegata alla relazione annuale del Consiglio Direttivo relativa al bilancio.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli del Codice Civile (2403 e sg.).

TITOLO SETTIMO – LE CONVENZIONI

Art. 35 (Deliberazione delle convenzioni)

Le convenzioni tra il MO.D.A.V.I ONLUS ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Nazionale. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del presidente presso la sede dell’Associazione ed è a disposizione di ogni aderente che voglia prenderne visione.

Art. 36 (Stipulazione della convenzione)

La convenzione approvata dal Consiglio Nazionale è stipulata dal Presidente del MO.D.A.V.I ONLUS che ha la rappresentanza legale dell’associazione.

Art. 37 (Attuazione della convenzione)

Il Consiglio Nazionale delibera sulla modalità di attuazione della convenzione e delega un suo componente alla verifica del rispetto di quanto deliberato.

TITOLO OTTAVO – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 38 (Dipendenti)

Il MO.D.A.V.I ONLUS può assumere dipendenti, anche ricorrendo ai propri associati. I rapporti tra il MO.D.A.V.I ONLUS ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle cooperative di solidarietà sociale. I dipendenti sono assicurati, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 39 (Collaboratori di lavoro autonomo e professionale)

Il MO.D.A.V.I ONLUS può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo e professionale esclusivamente nei limiti strettamente necessari al proprio funzionamento, anche ricorrendo ai propri associati. I rapporti tra l’associazione e detti collaboratori sono disciplinati dalla legge. I collaboratori di lavoro autonomo e professionale sono assicurati contro le malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 40 (Decisione sulle assunzioni e sulle collaborazioni)

La decisione sull’assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo è di competenza esclusiva del Presidente Nazionale.

TITOLO NONO – LA RESPONSABILITÀ

Art. 41 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti all’associazione sono assicurati per le malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi. Per aderenti ai fini del comma precedente devono intendersi anche gli aderenti alle organizzazioni e gruppi di base che aderiscono al MO.D.A.V.I ONLUS e che singolarmente prendono parte alle iniziative che il MO.D.A.V.I ONLUS assumerà per la realizzazione delle proprie finalità.

Art. 42 (Responsabilità dell’associazione)

Il MO.D.A.V.I ONLUS risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 43 (Assicurazione dell’associazione)

Il MO.D.A.V.I ONLUS può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della associazione stessa.

TITOLO DECIMO – RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 44 (Rapporti con enti e soggetti privati)

Il MO.D.A.V.I ONLUS coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle proprie finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 45 (Rapporti con enti e soggetti pubblici)

Il MO.D.A.V.I ONLUS coopera con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle proprie finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

TITOLO UNDICESIMO – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 46 (Durata, Scioglimento, cessazione ed estinzione dell’associazione)

L’Associazione ha la durata minima di 10 anni, tacitamente rinnovati in caso di mancata richiesta di scioglimento almeno 6 mesi prima.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento, la cessazione e l’estinzione devono essere deliberati dall’Assemblea dei soci con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto di voto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 (Disposizioni transitorie)

Quando in una Regione esiste una sola Federazione Provinciale la medesima si collega al Consiglio Nazionale e partecipa ai suoi lavori con diritti di voto.

Art. 48 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico e delle convenzioni.

Art. 49 (Logo e denominazione associazione)

Il “logo” e la denominazione MODAVI sono suo patrimonio, così come i tre uomini stilizzati nei colori rosso, giallo, verde e come tali ne è demandato l’uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione dal rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l’automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.