Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,
ricordando la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali2 (STE n. 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n. 35, 1961, riveduta nel 1996, STE n. 163), la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani3 (STCE n. 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali4 (STCE n. 201, 2007);
ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti;
tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici5 (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali6 (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna7 (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo facoltativo8 (1999) e la Raccomandazione generale n. 19 del Comitato della CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo9 (1989) e i suoi Protocolli facoltativi10 (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità11 (2006);
considerando lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale12 (2002);
ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV) per la protezione delle persone civili in tempo di guerra13 (1949) e i suoi Protocolli aggiuntivi I e II14 (1977);
condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;
riconoscendo che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;
riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;
riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;
riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto «onore» e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti dell’uomo delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;
constatando le ripetute violazioni dei diritti dell’uomo nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti;
riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini;
riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;
riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all’interno della famiglia;
aspirando a creare un’Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica,
hanno convenuto quanto segue:
1 La presente Convenzione ha l’obiettivo di:
2 Allo scopo di garantire un’efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.
1 La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.
2 Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere.
3 La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato.
Ai fini della presente Convenzione:
1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.
2 Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:
3 L’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sull’età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.
4 Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.
1 Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo.
2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell’applicazione e nella valutazione dell’impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere e attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l’emancipazione e l’autodeterminazione delle donne.
1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.
2 Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.
3 Le misure adottate in virtù del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti dell’uomo e le organizzazioni della società civile.
La Parti stanziano le risorse finanziarie e umane appropriate per un’adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle organizzazioni non governative e dalla società civile.
Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle organizzazioni non governative pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un’efficace cooperazione con tali organizzazioni.
1 Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all’articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati.
2 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII.
3 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacità di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti.
1 Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a:
2 Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
3 Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all’articolo 66 della presente Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale.
4 Le Parti vigilano affinché le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano messe a disposizione del pubblico.
1 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socioculturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.
2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.
3 Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti dell’uomo di tutte le vittime.
4 Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
5 Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto «onore» non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
6 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.
1 Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti dell’uomo e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le organizzazioni non governative, tra cui in particolare le organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle.
2 Le Parti garantiscono un’ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
2 Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.
1 Le Parti forniscono o rafforzano un’adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria.
2 Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.
3 Nell’adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti dell’uomo delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti e attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.
1 Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all’elaborazione e all’attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.
2 Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell’informazione e della comunicazione che permette l’accesso a contenuti degradanti a carattere sessuale o violento potenzialmente nocivi.
1 Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell’applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione.
3 Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo:
4 La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati.
5 Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolare o di altro tipo e sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione, conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale.
Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere un’informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono.
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un’assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e che le figure professionali siano adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati.
Le Parti vigilano affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano accesso. Le Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia.
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2 Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli.
1 Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell’ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2 Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psicosociali adattate all’età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell’interesse superiore del minore.
Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti.
Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell’autore del reato.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell’ambito delle loro competenze.
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione.
2 Un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all’integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall’autore del reato, da un’assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all’autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione.
3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole.
1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l’integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un’altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un’altra persona.
1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:
2 Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.
3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l’ex o l’attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l’atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l’inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38 lettera a e 39 della presente Convenzione.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38 lettera a e 39 della presente Convenzione.
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto «onore» non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti commessi.
I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l’autore del reato.
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione quando il reato è commesso:
2 Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato è commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.
3 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi.
4 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza riguardante le lettere d ed e del paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un’azione intentata dallo Stato del luogo dove è stato commesso il reato.
5 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un’altra Parte unicamente in base alla sua nazionalità.
6 Quando più Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un reato che si presume stabilito conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione più appropriata per procedere penalmente.
7 Fatte salve le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata da una delle Parti conformemente al proprio diritto interno.
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l’estradizione.
2 Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali:
Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un’altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.
1 Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con i principi fondamentali in materia di diritti dell’uomo e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell’applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell’applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso l’uso di misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove.
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell’indagine e dell’applicazione delle misure di protezione, il fatto che l’autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all’autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l’accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:
3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale le prove relative agli antecedenti sessuali e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.
1 Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:
2 Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.
Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all’assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un’azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età.
1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.
3 Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni:
4 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro Paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del Paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell’articolo 1 sezione A numero 2 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 19511 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria.
2 Le Parti si accertano che un’interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili.
3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.
1 Conv. del 28 lug. 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30).
1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non-respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un Paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.
1 Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, e nel rispetto dell’applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla cooperazione in materia civile e penale, nonché degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di:
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un reato determinato ai sensi della presente Convenzione e commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza.
3 Se una Parte che subordina all’esistenza di un trattato la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, l’estradizione o l’esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate da un’altra Parte contraente alla presente Convenzione riceve una richiesta di cooperazione in materia giudiziaria da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può considerare la presente Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in materia penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate dall’altra Parte riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
4 Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di Paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con Paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente all’articolo 18 paragrafo 5.
Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha seri motivi di pensare che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul territorio di un’altra Parte, la Parte che dispone di tale informazione è incoraggiata a trasmetterla senza indugio all’altra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate. Tale informazione deve includere, se del caso, delle indicazioni sulle disposizioni di protezione esistenti a vantaggio della persona in pericolo.
1 La Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell’esito finale dell’azione intrapresa ai sensi del presente capitolo. La Parte richiesta deve inoltre informare senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l’esecuzione dell’azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo.
2 Una Parte può, nei limiti delle disposizioni del suo diritto interno, senza richiesta preliminare, trasferire a un’altra Parte le informazioni ottenute nell’ambito delle proprie indagini, qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve a prevenire i reati penali stabiliti ai sensi della presente Convenzione o ad avviare o proseguire le indagini o i procedimenti relativi a tali reati penali, o che tale divulgazione possa suscitare una richiesta di collaborazione formulata da tale Parte, conformemente al presente capitolo.
3 Una Parte che riceve delle informazioni conformemente al paragrafo 2 deve comunicarle alle proprie autorità competenti, in modo che possano essere avviati dei procedimenti se sono considerati appropriati, o che tale informazione possa essere presa in considerazione nei procedimenti civili o penali pertinenti.
1 Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito «GREVIO») è incaricato di vigilare sull’attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti.
2 Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell’equilibrio tra i sessi e di un’equa ripartizione geografica e dell’esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti.
3 L’elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione. L’elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione.
4 L’elezione dei membri del GREVIO è basata sui seguenti principi:
5 La procedura per l’elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente Convenzione.
6 Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno.
7 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei Paesi, come stabilito all’articolo 68 paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunità previsti nell’allegato alla presente Convenzione.
1 Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.
2 Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa. La sua prima riunione deve avere luogo entro un anno dall’entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del Segretario Generale.
3 Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.
1 Le Parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, sulla base di un questionario preparato dal GREVIO, un rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che dovrà essere esaminato da parte del GREVIO.
2 Il GREVIO esamina il rapporto presentato conformemente al paragrafo 1 con i rappresentanti della Parte interessata.
3 La procedura di valutazione ulteriore sarà divisa in cicli, la cui durata è determinata dal GREVIO. All’inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali sarà basata la procedura di valutazione e invia all’uopo un questionario.
4 Il GREVIO definisce i mezzi adeguati per procedere a tale valutazione. Può in particolare adottare un questionario per ciascuno dei cicli, che serve da base per la valutazione dell’applicazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. Il suddetto questionario è inviato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al suddetto questionario e a qualsiasi altra eventuale richiesta di informazioni da parte del GREVIO.
5 Il GREVIO può ricevere informazioni riguardanti l’attuazione della Convenzione da parte delle organizzazioni non governative e della società civile, nonché dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti dell’uomo.
6 Il GREVIO tiene debitamente conto delle informazioni esistenti disponibili in altri strumenti e organizzazioni internazionali e regionali nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
7 Nell’adottare il questionario per ogni ciclo di valutazione, il GREVIO prende in debita considerazione la raccolta dei dati e le ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate all’articolo 11 della presente Convenzione.
8 Il GREVIO può ricevere informazioni relative all’applicazione della Convenzione da parte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, dell’Assemblea parlamentare e di altri organi competenti specializzati del Consiglio Europa, nonché da quelli stabiliti nel quadro di altri strumenti internazionali. Le denunce presentate dinanzi a tali organi e il seguito che viene loro dato sono messi a disposizione del GREVIO.
9 Il GREVIO può inoltre organizzare, in collaborazione con le autorità nazionali e con l’assistenza di esperti nazionali indipendenti, delle visite nei Paesi interessati, se le informazioni ricevute sono insufficienti o nei casi previsti al paragrafo 14. Nel corso di queste visite, il GREVIO può farsi assistere da specialisti in settori specifici.
10 Il GREVIO elabora una bozza di rapporto contenente la propria analisi sull’applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, nonché i suoi suggerimenti e le sue proposte riguardanti il modo in cui la Parte interessata può trattare i problemi individuati. Tale bozza di rapporto è trasmessa alla Parte oggetto della valutazione perché formuli i propri commenti, che sono presi in considerazione dal GREVIO quando adotta il suo rapporto.
11 Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle Parti, il GREVIO adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Questo rapporto e le conclusioni sono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non appena adottati, accompagnati dagli eventuali commenti della Parte interessata.
12 Fatte salve le procedure di cui ai paragrafi 1–8, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, delle raccomandazioni rivolte alla suddetta Parte:
13 Se il GREVIO riceve informazioni attendibili indicanti una situazione in cui i problemi rilevati richiedono un’attenzione immediata per prevenire o limitare la portata o il numero di gravi violazioni della Convenzione, può domandare la presentazione urgente di un rapporto speciale sulle misure adottate per prevenire una forma di violenza sulle donne grave, diffusa o ricorrente.
14 Il GREVIO può, tenendo conto delle informazioni presentate dalla Parte interessata e di ogni altra informazione attendibile, designare uno o più membri incaricati di condurre un’indagine e di presentargli con urgenza un rapporto. Se necessario, e con il consenso della Parte, tale indagine può includere una visita sul suo territorio.
15 Dopo avere esaminato le conclusioni relative all’indagine di cui al paragrafo 14, il GREVIO trasmette tali risultati alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, accompagnati da qualsiasi altra osservazione e raccomandazione.
Il GREVIO può adottare, ove opportuno, raccomandazioni di carattere generale sull’applicazione della presente Convenzione.
1 I Parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l’attuazione della presente Convenzione.
2 Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai loro Parlamenti nazionali.
3 L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa è invitata a fare regolarmente un bilancio dell’applicazione della presente Convenzione.
1 La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione.
2 Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l’applicazione dei principi in essa sanciti.
1 Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa e trasmesso da quest’ultimo agli Stati membri del Consiglio d’Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all’Unione europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 75, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 76.
2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa esamina l’emendamento proposto e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d’Europa, può adottare l’emendamento con la maggioranza prevista all’articolo 20 lettera d dello statuto del Consiglio d’Europa.
3 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 2 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.
4 Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione.
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.
1 In caso di controversia tra le Parti circa l’applicazione o l’interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.
2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.
1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell’Unione europea.
2 La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
3 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d’Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.
4 Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l’Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest’ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
1 Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto l’unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa che non abbia partecipato all’elaborazione della Convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all’articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d’Europa1, e all’unanimità dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri.
2 Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
1 RS 0.192.030
1 Ogni Stato o l’Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.
2 Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata nei confronti di ogni territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.
1 Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai paragrafi 2 e 3.
2 Ogni Stato o l’Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli:
3 Ogni Stato o l’Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34.
4 Ogni Parte può ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.
1 Le riserve previste all’articolo 78 paragrafi 2 e 3 sono valide per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell’entrata in vigore della Convenzione per la Parte interessata. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.
2 Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. In assenza di tale comunicazione, il Segretario Generale informa la Parte che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta.
3 La Parte che ha formulato una riserva conformemente all’articolo 78 paragrafi 2 e 3 deve fornire, prima di rinnovarla, o su richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.
1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2 Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli Stati non membri del Consiglio d’Europa che abbiano partecipato all’elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni Parte, all’Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Istanbul, l’11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d’Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all’elaborazione della presente Convenzione, all’Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.
(Seguono le firme)
1. Il presente allegato si applica ai membri del GREVIO citati all’articolo 66 della Convenzione, come pure agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei Paesi. Ai fini del presente allegato, l’espressione «altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel Paese» comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli specialisti di cui all’articolo 68 paragrafo 9 della Convenzione, i funzionari del Consiglio d’Europa e gli interpreti reclutati dal Consiglio d’Europa che accompagnano il GREVIO nel corso delle sue visite nel Paese.
2. I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel Paese, nell’esercizio delle loro funzioni legate alla preparazione e all’esecuzione delle visite e del seguito che verrà loro dato, nonché dei viaggi collegati a tali funzioni, godranno dei seguenti privilegi e immunità:
3. Nel corso dei viaggi effettuati nell’esercizio delle loro funzioni, saranno accordate ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel Paese le stesse agevolazioni in materia di dogana e di controllo dei cambi concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.
4. I documenti relativi alla valutazione dell’applicazione della Convenzione trasportati dai membri del GREVIO e dagli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel Paese sono inviolabili nella misura in cui riguardano l’attività del GREVIO. Nessuna misura di intercettazione o di censura potrà essere applicata alla corrispondenza ufficiale del GREVIO o alle comunicazioni ufficiali dei membri del GREVIO e degli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel Paese.
5. Al fine di garantire ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel Paese una completa libertà di parola e una completa indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni, l’immunità da procedimenti legali rispetto alle parole pronunciate o agli scritti e a tutti gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni continuerà a essere accordata anche allo scadere del loro mandato.
6. I privilegi e le immunità sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato non per loro vantaggio personale, bensì per garantire l’esercizio indipendente delle loro funzioni nell’interesse del GREVIO. La revoca delle immunità concesse alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato è pronunciata dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa, in tutti i casi in cui, a suo parere, l’immunità potrebbe ostacolare il corso della giustizia e tale immunità potrebbe essere sospesa senza arrecare pregiudizio agli interessi del GREVIO.
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
Albania | 4 febbraio | 2013 | 1° agosto | 2014 |
Andorra* | 22 aprile | 2014 | 1° agosto | 2014 |
Austria* ** | 14 novembre | 2013 | 1° agosto | 2014 |
Belgio* | 14 marzo | 2016 | 1° luglio | 2016 |
Bosnia ed Erzegovina | 7 novembre | 2013 | 1° agosto | 2014 |
Cipro* | 10 novembre | 2017 | 1° marzo | 2018 |
Croazia* | 12 giugno | 2018 | 1° ottobre | 2018 |
Danimarca* | 23 aprile | 2014 | 1° agosto | 2014 |
Estonia* | 26 ottobre | 2017 | 1° febbraio | 2018 |
Finlandia* ** | 17 aprile | 2015 | 1° agosto | 2015 |
Francia* | 4 luglio | 2014 | 1° novembre | 2014 |
Georgia* | 19 maggio | 2017 | 1° settembre | 2017 |
Germania* | 12 ottobre | 2017 | 1° febbraio | 2018 |
Grecia* | 18 giugno | 2018 | 1° ottobre | 2018 |
Irlanda* | 8 marzo | 2019 | 1° luglio | 2019 |
Islanda | 26 aprile | 2018 | 1° agosto | 2018 |
Italia | 10 settembre | 2013 | 1° agosto | 2014 |
Lussemburgo | 7 agosto | 2018 | 1° dicembre | 2018 |
Macedonia del Nord* | 23 marzo | 2018 | 1° luglio | 2018 |
Malta* | 29 luglio | 2014 | 1° novembre | 2014 |
Monaco* | 7 ottobre | 2014 | 1° febbraio | 2015 |
Montenegro | 22 aprile | 2013 | 1° agosto | 2014 |
Norvegia** | 5 luglio | 2017 | 1° novembre | 2017 |
Paesi Bassi* ** | 18 novembre | 2015 | 1° marzo | 2016 |
Polonia* | 27 aprile | 2015 | 1° agosto | 2015 |
Portogallo | 5 febbraio | 2013 | 1° agosto | 2014 |
Romania* | 23 maggio | 2016 | 1° settembre | 2016 |
San Marino | 28 gennaio | 2016 | 1° maggio | 2016 |
Serbia* | 21 novembre | 2013 | 1° agosto | 2014 |
Slovenia* | 5 febbraio | 2015 | 1° giugno | 2015 |
Spagna* | 10 aprile | 2014 | 1° agosto | 2014 |
Svezia* ** | 1° luglio | 2014 | 1° novembre | 2014 |
Svizzera* ** | 14 dicembre | 2017 | 1° aprile | 2018 |
Turchia | 14 marzo | 2012 | 1° agosto | 2014 |
Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto le riserve e dichiarazioni della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. |
Svizzera16
Conformemente all’articolo 78 paragrafo 2 della Convenzione, la Svizzera si riserva il diritto:
1RU 2018 1117
2 RS 0.101
3 RS 0.311.543
4 RS 0.311.40
5 RS 0.103.2
6 RS 0.103.1
7 RS 0.108
8 RS 0.108.1
9 RS 0.107
10 RS 0.107.1/.2
11 RS 0.109
12 RS 0.312.1
13 RS 0.518.51
14 RS 0.518.521/.522
15RU 2019 1833. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).
16 Art. 1 cpv. 3 del DF del 16 giu. 2017 (RU 2018 1117).