Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005 (conv. dalla legge 80/2005)
Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.
In alternativa
Rif.: art. 10, lettera g) d.P.R. 917/86
Dal reddito complessivo si deducono i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative (Ong) di cui all’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.
Rif.: art. 15, comma 1.1, d. P.R. 971/86
Le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 EUR a favore delle Onlus consentono una detrazione dell’imposta lorda pari al 24% (per l’anno 2013) e pari al 26% (a decorrere dall’anno 2014) della donazione effettuata.
Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005
Le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti all’imposta sulle società in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.
In alternativa
Rif.: art. 100, comma 2, lettera h) d.P.R. 917/86
Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 EURO al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle Onlus.
In alternativa
Rif.: art. 10, lettera g) d.P.R. 917/86
Dal reddito complessivo si deducono i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative (Ong) di cui all’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.